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D.P.R. 30/04/1998 n. 217

4. Dell'esito delle attività svolte può essere data notizia mediante la pubblicazione dei risultati dell'indagine nel bollettino.

5. Qualora nel corso dell'indagine, di cui al presente articolo, emergano elementi di presunzione in merito alla violazione dei divieti di cui agli articoli 2 e 3 della legge, ovvero siano accertate le condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa, il collegio delibera l'avvio delle istruttorie previste dall'articolo 6.

Art. 18 - Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni delle imprese intervenute alle operazioni oggetto di verbalizzazione è sottoscritto, al termine dell'audizione, dal funzionario verbalizzante e dal titolare o dal legale rappresentante delle suddette imprese, ovvero da soggetto cui sia stata conferita apposita procura.

2. Quando taluna delle parti non vuole o non è in grado di sottoscrivere verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo.

3. Copia del verbale, o stralcio dello stesso per quanto di ragione, sono consegnati ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata reg istrazione fonografica delle audizioni.

Art. 19 - Comunicazioni

1. Le richieste, la trasmissione di documenti e convocazione ai destinatari devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti e di richieste connesse all'istruttoria da parte degli interessati o di terzi all'Autorità. In caso di trasmissione per telex, telegramma o telefax, i documenti si considerano pervenuti al destinatario il giorno stesso in cui sono stati inviati, salvo prova contraria.

3. Quando le comunicazioni sono firmate dai rappresentanti dei soggetti o delle imprese ed enti, detti rappresentanti devono provare di disporre dei poteri di rappresentanza.

Art. 20 - Disposizioni finali

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991 n. 461. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1998 SCALFARO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Bersani Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Ciampi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1998 Atti di Governo, registro n. 113, foglio 19

 

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